Art. 1.Nelle presente condizioni verranno impiegati i termini i cui significati sono di seguito dettagliati:
a) veicolo = l’autoveicolo identificato nell’Ordine di noleggio;
b) locatrice = Formia Noleggi S.r.l., ossia società che concede in locazione il veicolo;
c) cliente = la persona fisica o giuridica che riceve in locazione il veicolo, con un’età di almeno 25 anni ed in possesso di patente di guida da almeno 2 anni;
d) sinistro passivo = il sinistro che coinvolge il veicolo locato in conseguenza della sua circolazione nel quale è configurabile una responsabilità, anche solo concorsuale/parziale, del cliente e/o del suo conducente;
e) sinistro attivo = il sinistro che coinvolge il veicolo locato in conseguenza della sua circolazione nel quale non è configurabile alcuna responsabilità, neanche concorsuale/parziale, del cliente e/o del suo conducente;
f) ordine di noleggio = scheda, costituente parte integrante del contratto, nella quale sono precisate le principali condizioni economiche e giuridiche del noleggio di noleggio.
Art. 2. La locatrice consegna al cliente, che accetta, il veicolo dettagliato nell’Ordine di noleggio. Il veicolo viene consegnato in buone condizioni di
manutenzione e perfettamente pulito, come il cliente espressamente riconosce, avendolo visionato e trovato di suo gradimento, nonché ritenuto idoneo all’uso
convenuto. Il veicolo viene consegnato, fatta salva eventuale diversa indicazione contenuta nell’Ordine di noleggio, col pieno di carburante e dotato di triangolo di sosta, del pneumatico di scorta e degli attrezzi per la sua sostituzione, nonché di tutti i necessari documenti di circolazione, inclusi il modulo di relazione di sinistro, il certificato ed il contrassegno di assicurazione. Il cliente dichiara di aver accertato la presenza delle menzionate dotazioni e documenti.
Art. 3. La locatrice garantisce che il veicolo è assicurato contro il rischio responsabilità civile per danni a persone e cose conseguenti alla circolazione stradale, con massimali conformi al valore minimo previsto dalla normativa attualmente vigente. Detta polizza non copre il rischio di eventuali danni subiti dal conducente in occasione di sinistro.
Art. 4. Il cliente si obbliga a:
1) condurre il veicolo nel rispetto delle norme disciplinanti la circolazione stradale ed a custodirlo, ivi compresi gli accessori in dotazione, con diligenza;
2) ricoverare il veicolo in luogo coperto in occasione di sosta con temperatura esterna inferiore a zero gradi centigradi;
3) risarcire la locatrice dei danni riportati dal veicolo, a sue parti o accessori, durante la locazione, qualunque ne sia la causa;
4) risarcire la locatrice del valore di ogni componente del veicolo che dovesse essere oggetto di furto durante la locazione o comunque dovesse mancare al momento della riconsegna. A tal fine, nella determinazione del valore del componente mancante, sarà vincolante il listino prezzi ufficiale della Casa Costruttrice del Veicolo;
5) manutenere il veicolo durante la locazione in modo da garantire il suo funzionamento e la sicurezza della circolazione;
6) provvedere direttamente al pagamento dell’oblazione per ogni contravvenzione che dovesse essere elevata al veicolo durante la locazione in seguito alla violazione della normativa sulla circolazione stradale, nonché a rimborsare integralmente alla locatrice ogni spesa sostenuta al riguardo, compreso l’eventuale anticipato pagamento dell’oblazione;
7) manlevare la locatrice da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi per danni da questi ultimi subiti durante il trasporto sul veicolo, per danni ai beni trasportati e per il loro eventuale furto;
8) pagare, per l’eventuale tragitto percorso su rete autostradale, i pedaggi e rimborsare gli stessi al Locatore che, chiamato dal Concessionario, li abbia pagati;
9) non condurre o usare il Veicolo in uno Stato estero diverso dai seguenti: Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Danimarca, Principato di Monaco, Stato del Vaticano, Svezia, Finlandia, Norvegia, Gran Bretagna, Irlanda, Grecia, Repubblica Ceca;
10) non condurre o usare il veicolo per il trasporto di persone o cose dietro compenso;
11) non sublocare il veicolo;
12) non usare il veicolo per spingere o trainare oggetti;
13) non condurre il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di droghe o altra sostanza, anche medicale, idonea ad alterare la percezione sensoriale;
14) non usare il veicolo in corse, competizioni o prove di velocità;
15) condurre il veicolo personalmente o farlo condurre esclusivamente a persone munite di patente di guida di categoria B e di età non inferiore ai 25 anni;
16) non consentire che il veicolo venga condotto da persone diverse da quelle indicate nell’Ordine di noleggio;
17) non usare il veicolo per scopi contrari alla legge;
18) riconsegnare il veicolo alla locatrice alla scadenza convenuta ed in buone condizioni di pulizia; 19) riconsegnare il veicolo con il pieno di carburante o, in alternativa, a corrispondere al Locatore la somma necessaria per ripristinare il pieno di carburante presente al momento della consegna.
Art. 5. Fermo restando che il cliente si obbliga a risarcire alla locatrice i danni riportati dal veicolo durante la locazione, qualunque ne sia la causa, ove nell’Ordine di noleggio sia convenuto il pagamento di una “indennità contro il rischio danni” (cd. casko) , la responsabilità del cliente per i ridetti danni sarà limitata ad un importo massimo precisato nell’Ordine di noleggio (cd. franchigia). Detta limitazione non sarà operativa, anche in caso di pagamento della ridetta indennità, qualora vi sia stato dolo del cliente nella causazione del danno. Per contro, il cliente non è tenuto a risarcire alla locatrice i danni riportati dal veicolo in caso di sinistro attivo.
Art. 6. A garanzia dei danni riportati dal veicolo durante la locazione, nonché di tutti gli obblighi che hanno origine nel presente contratto, ivi compreso il pagamento delle penali convenute, il cliente costituisce in favore della locatrice un deposito cauzionale dell’importo dettagliato nell’Ordine di noleggio, attraverso carta di credito. Lo storno della cauzione, qualora non incassata, avverrà entro le 24 ore successive dalla riconsegna. Il cliente non titolare di carta di credito avrà facoltà di costituire la cauzione attraverso assegno circolare o bancario. In quest’ultimo caso, gli assegni verranno incassati ove la locazione abbia una durata pari o superiore ai 3 giorni, con l’impegno della locatrice alla sua restituzione entro i 15 giorni successivi alla riconsegna del veicolo attraverso bonifico bancario. Solo in caso di cauzione costituita con assegno bancario sarà addebitato al cliente, oltre al costo del noleggio, una maggiorazione del 5% sul prezzo complessivo della locazione. In caso di danni riportati dal veicolo, il deposito cauzionale verrà trattenuto dalla locatrice sino all’accertamento del valore del danno e delle responsabilità e, dopo l’accertamento, incassato entro i limiti di detto valore. Qualora i danni conseguano a sinistri passivi, verrà altresì trattenuta una somma di € 800,00, a titolo di rimborso spese forfetario per l’aumento del premio assicurativo e per le spese amministrativ e necessarie alla gestione del sinistro, nonché un’ulteriore somma di € 100,00 a titolo di fermo tecnico per ogni giorno di prevedibile durata delle riparazioni del veicolo. Nel caso in cui i danni conseguano a sinistri attivi, invece,verrà trattenuta unicamente una somma di € 300,00, a titolo di rimborso spese forfetario per le spese amministrative necessarie alla gestione del sinistro. Si precisa che qualora nell’Ordine di noleggio sia convenuto la formula casko, la conseguente limitazione di responsabilità in favore del cliente è relativa ai soli danni materiali riportati dal veicolo , non essendo compresa in essa i sopra menzionati rimborsi per spese forfetarie.
Art. 7. In caso di sinistro stradale, il cliente si obbliga a:
1) informare immediatamente dell’evento la locatrice trasmettendogli, entro 24 ore, una relazione dettagliata del fatto utilizzando il modulo di relazione fornito dalla locatrice e presente a bordo del veicolo;
2) informare la più vicina autorità di Polizia;
3) non sottoscrivere il modulo di constatazione amichevole (cd. CID), così riservando detta facoltà esclusivamente alla locatrice;
4) prendere nota dei nomi, degli indirizzi e dei recapiti telefonici delle parti coinvolte, dei testimoni nonché delle Compagnie assicuranti la R.C. Auto degli altri veicoli;
5) seguire le istruzioni che la locatrice fornirà relativamente alla custodia o alla riparazione del veicolo. Nel caso il cliente sottoscriva il CID riconoscendo in tutto o in parte la propria responsabilità, così privando la locatrice della facoltà di gestire integralmente il sinistro, si applicherà una penale di importo pari ad € 100,00.
Art. 8. In caso di furto o tentato furto del Veicolo, il cliente si obbliga a: denunciare immediatamente il fatto all’Autorità di Polizia, informando tempestivamente la locatrice, trasmettendogli l’originale e/o copia autentica della denuncia, nonché a restituire le chiavi del veicolo. Nel caso il cliente non consegni la denuncia o non restituisca le chiavi, si applicherà una penale di importo pari alla valutazione del Veicolo riportata su Eurotax Blu al momento del furto. Identici obblighi sussistono in caso di smarrimento o furto delle chiavi del veicolo.
Art. 9. Il cliente si obbliga a riconsegnare il veicolo nel luogo in cui è avvenuta la consegna ed entro la data e l’ora precisata nell’Ordine di noleggio. La data di riconsegna è considerata dalle parti termine essenziale ex art. 1457 c.c. Il cliente, si obbliga, altresì, a riconsegnare il veicolo nello stato e con gli accessori presenti al momento della consegna, salvo la normale usura legata al tragitto percorso, nonché a segnalare alla locatrice eventuali danni riportati durante la locazione ed a sottoscrivere la scheda di riconsegna. Qualora la riconsegna non avvenga entro la data e l’ora stabilita, decorsa la prima ora successiva al termine convenuto si applicherà una penale pari al costo giornaliero della locazione. Qualora il cliente decida di prolungare la durata della locazione, è obbligato a prendere contatti con la locatrice almeno 24 ore prima il termine previsto di riconsegna e ad accertarsi della disponibilità della locatrice. In caso di consenso, le parti perfezioneranno il loro accordo in ordine al prolungamento e al compenso aggiuntivo scambiandosi reciproche comunicazioni fax e/o via mail. Qualora il cliente non richieda il prolungamento del noleggio entro il predetto termine, verrà applicata una penale di € 100,00 al giorno, in aggiunta al prezzo della locazione. Identica penale verrà applicata in caso di riconsegna del veicolo in luogo diverso da quello di consegna o in condizione igieniche e/o pulizia scarse. In caso di riconsegna del veicolo in data precedente a quella prevista dal contratto, comunque il cliente è tenuto a corrispondere l’intero prezzo pattuito.
Art. 10. La prenotazione del veicolo è da intendersi confermata solo in caso di versamento dell’acconto richiesto dalla locatrice. Il pagamento, di regola, dovrà essere eseguito al momento del ritiro del veicolo ed in tal l’Ordine di noleggio verrà quietanzata dalla locatrice. Tuttavia, è facoltà delle parti convenire nell’Ordine di noleggio una diversa tempistica di adempimento. Nel caso in cui nell’Ordine di noleggio manchi una quietanza di pagamento, quest’ultimo dovrà intendersi quale non ancora eseguito.
Art. 11. La persona fisica o giuridica che stipula la locazione nell’interesse di un terzo, risponde con quest’ultimo in solido delle obbligazioni assunte con il presente contratto. Il cliente risponde, in ogni caso, delle azioni od omissioni commesse da chiunque conduca il veicolo.
Art. 12.Gli oggetti da chiunque lasciati sul veicolo si intendono abbandonati e la locatrice non è tenuta a custodirli e non si obbliga a restituirli.
Art. 13. Ogni modifica alle Condizioni del presente contratto potrà avvenire solo in forma scritta con approvazione espressa del legale rappresentante della locatrice o di un suo rappresentante munito di idonea procura scritta.
Art. 14. Per tutte le controversie conseguenti all’esecuzione ed all’interpretazione del presente contratto, le parti convengono che, con esclusione di qualsivoglia altro foro, sarà competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria di Cassino.
Art. 15. Nel Caso di pagamento tramite una carta di credito o semplicemente nel caso in cui detta carta venga utilizzata per la costituzione del deposito cauzionale, il Cliente accetta l’addebito di ogni importo dovuto direttamente tramite la carta senza ulteriore preavviso con conseguente invio della relativa fattura
